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Sabato, 30 Maggio 2026 20:28

CASA Tracciabilità degli affitti, le novità normative e chiarimenti del Ministero


Il divieto di pagamento in contanti dei canoni di locazione previsto dalla legge di stabilità 2014, è stato fatto oggetto di chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia con la nota prot. DT 10492 – 05/02/2014.

Il divieto pagamento in contanti dei canoni locazione è stata la legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013 all'articolo 1, comma 50 a prevedere il divieto di pagamento in contanti degli affitti e canoni di locazione e ora il Ministero delle finanze detta delle linee guida e fornisce chiarimenti proprio sulle modalità di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative. L'articolo 1 comma 50 della Legge dicembre 2013, n. 147, la cosiddetta legge di stabilità 2014, prevede testualmente:

"All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:1.1 i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore".


Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, interviene con una circolare a chiarire i dubbi sorti. La nota del MEF chiarisce che il pagamento affitti può avvenire in contanti fino a 999,99 euro e per quei proprietari che hanno ricevuto il canone di locazione in contanti dal 1 gennaio 2014, quando cioè è entrata in vigore la legge di stabilità 2014, non troverà applicazione alcuna sanzione. La multa prevista dalla normativa antiriciclaggio, infatti, si applica solo per chi trasferisce somme di denaro da 1.000 euro in su senza utilizzare strumenti di pagamento tracciabili. La sanzione va dall'1 al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro.

La nota ricorda proprio che il decreto legislativo n. 231 del 2007 ha previsto che è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia di 1000 euro che appaiono artificiosamente frazionati.

Ai fini della tracciabilità resta, l'obbligo della ricevuta da parte del Locatore. La nota del Tesoro spiega che per documentare le transazioni avvenute tra proprietario e inquilino può bastare "una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione, anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali, necessaria all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge a vantaggio delle parti contraenti.

 

Dott. Enrico Duratorre

Consulenza Giuridico – Amministrativa

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